Statuto
Associazione Sportiva Dilettantistica albatrosLIVE
Con Decreto n°164 del 19 Agosto 2015 la Regione Veneto riconosce la personalità giuridica di diritto privato all’Associazione Sportiva Dilettantistica albatrosLIVE, con sede in Montegrotto Terme (PD), mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al numero d’ordine 799 e approva il relativo statuto.
TITOLO I: Denominazione – Sede
Art. 1 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica albatrosLIVE è un’associazione non commerciale senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo statuto per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’Associazione ha sede legale in Montegrotto Terme (PD).
Con delibera del Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del Coni (Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, sia nazionali che locali, o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si intenderà affiliare. L’associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione del Veneto, solo in casi eccezionali ed occasionali l’ente potrà operare al di fuori di tale territorio.
TITOLO II: Scopo – Oggetto
Art. 2 – L’associazione è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai propri associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.
Art. 3 – Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline e delle competizioni sportive automobilistiche;
b) organizzare e gestire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
c) partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
d) perseguire fini di solidarietà sociale, promuovendo e organizzando anche attività di assistenza, attività di sostegno alle persone svantaggiate e a tutte le forme di disagio, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati;
e) gestire e promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, e con soggetti pubblici e privati;
f) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
– allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
– effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
– esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
– organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell’associazione;
– organizzare gite ed escursioni solamente se strettamente inerenti all’attività istituzionale;
– svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
TITOLO III: Soci
Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La domanda di ammissione, se respinta dovrà essere motivata, nel qual caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
Art. 6 – La qualità di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento del contributo associativo.
Art. 7 – I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.
TITOLO IV: Recesso – Esclusione
Art. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 9 – Il recesso del socio dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
Art. 10 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’articolo 9, e devono essere motivate. L’associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell’Associazione chiedendo la convocazione, entro 40 giorni, dell’Assemblea per discutere di tale provvedimento.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
L’associato potrà ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione (cfr. art. 24, comma 3, Codice Civile)
TITOLO V: Fondo comune
Art. 11 – L’associazione dispone di un Fondo di Dotazione Iniziale di euro 15.000,00 di cui una parte, pari al 30% (4.500,00 euro) destinata a costituire il “Fondo Patrimoniale di Garanzia”, indisponibile e vincolato a garanzia di terzi che instaurino rapporti con l’Ente.
Le risorse economiche dell’Ente verranno alimentate tramite contributi e quote associative, da proventi delle cessioni di beni e servizi, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione da soggetti pubblici o privati, provinciali, regionali, nazionali o dell’Unione Europea, finalizzati al sostegno dell’attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.
Sia il Fondo di Dotazione Iniziale che il Fondo Patrimoniale di Garanzia sono indivisibili. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Esercizio sociale
Art. 12 – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI: Organi dell’Associazione
Art. 13 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisione Contabile nei casi previsti dalla legge.
Assemblea
Art. 14 – L’assemblea è l’organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati o partecipanti e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano tutti gli assenti o dissenzienti. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e nei luoghi di esercizio dell’attività, oppure con qualsiasi altra modalità (pubblicazione sul giornale associativo, invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, ecc.) atta a portare a conoscenza personale e diretta da parte degli associati dell’assemblea, almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Art. 15 – L’Assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo, ed in particolare nomina il Presidente e il Vice-Presidente;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
e) nomina il Revisore Contabile nei casi previsti dalla legge.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 16 – L’Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.
Art. 17 – In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote annuali, ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.
Art. 18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non possono far parte del consiglio direttivo coloro che ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, pena la decadenza dal loro incarico.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o consegnarsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall’Assemblea.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre i bilanci preventivi;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.
Art. 20 – In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Presidente
Art. 21 – Il Presidente, eletto dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Organo di Revisione Contabile
Art. 22 – L’Organo di Revisione Contabile è composto da un membro nominato dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili (il revisori non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo). Il Revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada dall’incarico, sarà prontamente convocata l’Assemblea per la sua immediata sostituzione.
Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art. 23 – Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione: chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VII: Scioglimento
Art. 24 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre/quarti dei delegati aventi diritto al voto come disposto dall’art. 21, comma 3 e dall’art. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:
• le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
• il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
• i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
• i poteri dei liquidatori.
Art. 25 – Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, a fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
Art. 26 – Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, del Coni (Comitato Olimpico Nazionale) e delle Federazioni sportive nazionali, sia nazionali che locali, o dell’Ente di promozione sportiva e le disposizioni di legge in materia vigenti.